Tratto da Cubia n° 100 – Marzo 2010
Durante la seduta del Consiglio Comunale del 18 Marzo è stata approvata una mozione presentata dai consiglieri dell’Arcobaleno per l’istituzione a Cattolica del registro delle dichiarazioni anticipate di Trattamenti sanitari (Testamento biologico), questione che ha fortemente sollecitato la pubblica riflessione dopo i casi Welby ed Englaro. Il documento è nato dalla collaborazione tra l’Arcobaleno e diverse liste civiche del territorio e riprende quasi integralmente quello approvato dal Comune di Santarcangelo il 27 Novembre scorso.
PREMESSO CHE
per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare anticipatamente i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico;
sull’argomento la maggior parte dei paesi occidentali ha già legiferato in materia e dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici;
in Italia, l’articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana stabilisce che la legge in nussun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cossicchè neanche il Parlamento all’unanimità potrebbe imporre a qualcuno, qualcosa che violi il rispetto della sua persona. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, stabilisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona (titolo 1, Dignità, art. 3 Diritto all’integrità personale);
l’articolo 1 della legge n° 180 del 1978 stabilisce che I trattamenti sanitari qualora obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione;
la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all’articolo 9 che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”;
nel caso di diritto alla salute o di di altri diritti essenziali di pari rango, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e propri diritti di libertà. Ne deriva che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;
ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;
PRESO ATTO CHE
la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, comma 2, della Costituzione;
la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili;
il TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009, ha confermato che l’imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana che, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione italiana e dell’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è inviolabile e deve essere rispetta e tutelata;
CONSIDERATO CHE
non esiste nell’ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come quello all’autodeterminazione, non c’è bisogno di riaffermarlo con una legge;
il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell’interessato, mentre devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;
la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del dichiarante;
tale funzione può essere svolta anche presso gli uffici municipali;
TUTTO CIO’ PREMESSO
il Consiglio Comunale chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di disporre la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente “direttive anticipate”, “testamento di vita” o “testamento biologico”, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) i funzionari comunali compenti possono autenticare la sottoscrizione di dichiarazioni relative a un testamento di vita o biologico o a diposizione anticipate di trattamento sottoscritte dal disponente che sia residente nel comune;
2) qualora la dichiarazione contenga l’indicazione di un incaricato, in qualità di delegato, a manifestare ai medici curanti l’esistenza di tale testamento, l’incaricato appone la propria firma per conoscenza e accettazione, autenticata anch’essa dal funzionario comunale;
3) una copia di ciascuna dichiarazione ricevuta è conservata presso un ufficio comunale. Le copie dovranno essere ordinate per numero progressivo su base annuale e sulla base della data di autenticazione delle sottoscrizioni, oppure in base ad altri criteri che siano idonei ad assicurarne l’ordinata raccolta, conservazione e la facile reperibilità;
4) predisponga uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento;
5) adotti ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo numero 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
6) disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione.
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